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Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010 (Rv. 611788 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Fatto illecito extracontrattuale - Danno da ritardo - Interessi compensativi - Calcolo - Computo dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata fino al momento della decisione - Esclusione - Computo sui singoli incrementi nominali della somma originaria ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611788-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 cod. civ., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)