Sez. 1, Sentenza n. 12155 del 21/12/1990 (Rv. 470278 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE - CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELLA GARANZIA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CURATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PROMOSSO DAL CREDITORE - RIPROPOSIZIONE DELLA CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CURATORE - SUFFICIENZA - CONGIUNTA INSTAURAZIONE, DA PARTE DEL MEDESIMO, DI UNA AUTONOMA AZIONE DI REVOCA DAVANTI AL MEDESIMO TRIBUNALE - PENDENZA DI DUE PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO LA STESSA CAUSA - RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - SENTENZA DICHIARATIVA DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA - IMPUGNAZIONE - TERMINE BREVE DI CUI ALL'ART. 99 QUINTO COMMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE - CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELLA GARANZIA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CURATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PROMOSSO DAL CREDITORE - RIPROPOSIZIONE DELLA CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CURATORE - SUFFICIENZA - CONGIUNTA INSTAURAZIONE, DA PARTE DEL MEDESIMO, DI UNA AUTONOMA AZIONE DI REVOCA DAVANTI AL MEDESIMO TRIBUNALE - PENDENZA DI DUE PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO LA STESSA CAUSA - RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - SENTENZA DICHIARATIVA DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA - IMPUGNAZIONE - TERMINE BREVE DI CUI ALL'ART. 99 QUINTO COMMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ.*
In tema di fallimento, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'Azione revocatoria, perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo; né quest'ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale Azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 legge fall., perché, confermando la precedente contestazione, trasferisce nel giudizio l'Azione revocatoria sostanzialmente proposta in Sede di verifica. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore, oltre ad eccepire la revocabilità di una garanzia nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore, abbia anche instaurato un'autonoma Azione di revoca della stessa garanzia dinanzi al medesimo tribunale, si verifica la pendenza di due processi aventi ad oggetto la stessa causa talché, una volta riuniti i due procedimenti, l'appello contro la sentenza che dichiari l'inefficacia della suddetta garanzia deve essere proposto nel termine breve di cui all'art. 99, quinto comma, legge fall., avendo la questione della revocatoria formato oggetto del procedimento di opposizione ex art. 98 legge fall., nel quale è confluito per "assorbimento", quello successivamente iniziato dal curatore. (Conf 2546/90, mass n 466243; (Conf 1450/72, mass n 358087).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)