Sez. U, Sentenza n. 4434 del 07/07/1986 (Rv. 447191 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FRA INAM ED AVVOCATI E PROCURATORI ESTERNI - INCLUSIONE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FRA INAM ED AVVOCATI E PROCURATORI ESTERNI - INCLUSIONE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il rapporto di collaborazione fra l'INAM ed avvocati e procuratori cosiddetti esterni, il quale esula dall'ambito del pubblico impiego, per difetto di subordinazione, e mantiene i connotati dell'autonoma prestazione d'opera professionale, rientra nella previsione dello art. 409 n. 3 cod. proc. civ., anche al fine della Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, e dell'applicazione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. circa la rivalutazione dei crediti del lavoratore, qualora presenti caratteri di continuità e coordinazione, per effetto del collegamento dell'attività professionale con l'organizzazione e le finalità istituzionali dell'ente. (V 3814/84, mass n 435775; (V 1969/82, mass n 419820).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)