Sez. 3, Sentenza n. 2852 del 07/05/1982 (Rv. 420737 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RIFIUTO DI UNA PARTE DI RICEVERE LA PRESTAZIONE NONOSTANTE LE RIPETUTE OFFERTE DELL'ALTRA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - INFLUENZA SUL GIUDIZIO DI COLPA E DI GRAVITÀ DI ESSA DELLA PARTE INADEMPIENTE - OFFERTA REALE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RIFIUTO DI UNA PARTE DI RICEVERE LA PRESTAZIONE NONOSTANTE LE RIPETUTE OFFERTE DELL'ALTRA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - INFLUENZA SUL GIUDIZIO DI COLPA E DI GRAVITÀ DI ESSA DELLA PARTE INADEMPIENTE - OFFERTA REALE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la acquisizione della prova dell'avvenuto rifiuto di una parte di ricevere la prestazione (nella specie: canoni di locazione), nonostante ripetute offerte della controparte, pur senza escludere l'inadempimento, può ben influire sulla valutazione del comportamento in genere della parte inadempiente, in particolare sul giudizio di colpa e di gravità della stessa, costituente il presupposto della dichiarazione di risoluzione del contratto. Nè occorre che si verta in ipotesi di offerta reale della prestazione, in quanto, se simile offerta è sicuramente idonea ad escludere ogni colpa, questa può essere esclusa, o comunque è graduabile, ai fini della risoluzione del contratto, anche per altre ragioni, sebbene manchi un'offerta reale. (V 2382/75, mass n 376243).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)