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Sez. U, Sentenza n. 5754 del 03/11/1982 (Rv. 423486 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO A CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423486-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO A CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ.*

Il giudice del merito, al fine della Determinazione della giusta retribuzione spettante al lavoratore subordinato, in applicazione dei precetti fissati dall'art. 36 della Costituzione, non deve necessariamente avvalersi dei parametri evincibili dalla disciplina normativa o contrattuale di lavori similari, ma può fondare il proprio convincimento, in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni, anche su criteri equitativi. (V 6492/79, mass n 403222; (V 495/75, mass n 373792).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)