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Sez. 3, Sentenza n. 1908 del 03/04/1979 (Rv. 398300 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - ECCEZIONI - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTESTUALMENTE ALLA CESSIONE OD ALLA LOCAZIONE DELL'AZIENDA.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398300-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - ECCEZIONI - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTESTUALMENTE ALLA CESSIONE OD ALLA LOCAZIONE DELL'AZIENDA.*

La norma contenuta nell'art 3, n 2, della legge 23 maggio 1950, n 253, secondo cui il conduttore decade dal diritto alla proroga legale allorche abbia cessato di svolgere nell'immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione l'attivita alla quale esso serviva, non opera nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963, n 19, poiche tale norma, conferendo al conduttore la facolta di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore ove egli ceda o lochi contestualmente anche l'azienda, pone una chiara deroga alla generale disciplina vincolistica per realizzare la tutela dello avviamento commerciale, come risulta dalla espressa previsione contenuta nell'art 12 della legge predetta.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 2, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)