Sez. 3, Sentenza n. 6534 del 28/07/1987 (Rv. 454787 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ - LIMITI - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTESTUALMENTE ALLA CESSIONE OD ALLA LOCAZIONE DELL'AZIENDA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ - LIMITI - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CONTESTUALMENTE ALLA CESSIONE OD ALLA LOCAZIONE DELL'AZIENDA.*
La norma contenuta nell'art. 3, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253, secondo cui il conduttore decade dal diritto alla proroga legale allorché abbia cessato di svolgere nell'immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione, l'attività alla quale esso serviva, non opera nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, poiché tale norma, conferendo al conduttore la facoltà di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore ove egli ceda o lochi contestualmente anche l'azienda, pone una chiara deroga alla generale disciplina vincolistica per realizzare la tutela dello avviamento commerciale, come risulta dalla espressa previsione contenuta nell'art. 12 della legge predetta. (Conf 3316/85, mass n 440990; (Conf 5478/83, mass n 430413; (Conf 6465/81, mass n 417294; (Conf 3717/81, mass n 414351; (Conf 3451/80, mass n 407293; (Conf 2968/79, mass n 399288; (Conf 1908/79, mass n 398300).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)