Sez. 3, Sentenza n. 11442 del 23/07/2003 (Rv. 565356 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO | Non finalizzato all'integrazione del contraddittorio - Tardività - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (e tali sono le controversie che si svolgono innanzi alle sezioni specializzate agrarie), l'intervento del terzo ex art. 105 cod. proc. civ. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, e, qualora esso sia tardivo e non effettuato ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)