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Sez. L, Sentenza n. 1905 del 15/03/1983 (Rv. 426759 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO IN PRIMO GRADO - RIFORMA IN APPELLO - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE DAL LAVORATORE NON REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO NEL PERIODO DALLA PRIMA SENTENZA A QUELLA DI SECONDO GRADO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426759-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO IN PRIMO GRADO - RIFORMA IN APPELLO - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE DAL LAVORATORE NON REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO NEL PERIODO DALLA PRIMA SENTENZA A QUELLA DI SECONDO GRADO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA.*

In caso di riforma della sentenza pretorile di annullamento del licenziamento, il lavoratore non reintegrato nel posto di lavoro non รจ tenuto alla restituzione delle somme percepite dalla pronuncia di primo grado a quella di riforma, in quanto l'attribuzione di dette somme riveste una funzione, oltre che retributiva, sanzionatoria dell'ordine di reintegrazione. (Conf 6090/81, mass n 416878; (Conf 1094/78, mass n 390464).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)