Sez. L, Sentenza n. 6090 del 16/11/1981 (Rv. 416878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANNULLAMENTO CON SENTENZA DEL PRETORE - RIFORMA IN APPELLO - SOMME RICEVUTE DALLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO A QUELLA DI RIFORMA - RESTITUZIONE - OBBLIGO DEL LAVORATORE NON REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANNULLAMENTO CON SENTENZA DEL PRETORE - RIFORMA IN APPELLO - SOMME RICEVUTE DALLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO A QUELLA DI RIFORMA - RESTITUZIONE - OBBLIGO DEL LAVORATORE NON REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
In caso di riforma della sentenza pretorile di annullamento del licenziamento, il lavoratore, non reintegrato nel posto di lavoro, non รจ tenuto alla restituzione delle somme percepite dalla pronunzia di primo grado a quella di riforma, in quanto la attribuzione di dette somme riveste una funzione, oltre che retributiva, sanzionatoria della inosservanza dell'ordine di reintegrazione. (V 4574/80, mass n 408415; (V 4563/80, mass n 408398; (V 3104/79, mass n 399462; (Conf 1094/78, mass n 390464).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)