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Sez. 2, Sentenza n. 11137 del 28/02/2024 Ud. (dep. 18/03/2024) Rv. 286132-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del suo corso – Impedimento dell'imputato – Impossibilità di accertamento della sua cessazione – Limite di sessanta giorni – Applicazione – Esclusione – Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286132-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)