Sez. 2, Sentenza n. 986 del 07/04/1973 (Rv. 363376 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI DALLA PARTE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI DALLA PARTE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il giudice deve limitare l'esame all'eccezione di incompetenza territoriale cosi come questa e stata formulata dalla parte nel primo atto difensivo e, qualora l'eccezione non sia fondata, deve affermare senz'altro la propria Competenza, perche il motivo posto a sostegno di quell'eccezione, per il carattere dispositivo della medesima e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione - impedendogli di rilevare motivi di incompetenza non prospettati tempestivamente dalla parte in limine litis. (Conf 3185/72, mass n 360976; 2547/70, mass n 348881; (Conf 2024/70, mass n 348108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)