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Sez. 2, Sentenza n. 986 del 07/04/1973 (Rv. 363376 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI DALLA PARTE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363376-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - MOTIVI DI INCOMPETENZA NON DEDOTTI DALLA PARTE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il giudice deve limitare l'esame all'eccezione di incompetenza territoriale cosi come questa e stata formulata dalla parte nel primo atto difensivo e, qualora l'eccezione non sia fondata, deve affermare senz'altro la propria Competenza, perche il motivo posto a sostegno di quell'eccezione, per il carattere dispositivo della medesima e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione - impedendogli di rilevare motivi di incompetenza non prospettati tempestivamente dalla parte in limine litis. (Conf 3185/72, mass n 360976; 2547/70, mass n 348881; (Conf 2024/70, mass n 348108).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)