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Sez. L, Sentenza n. 4579 del 15/07/1986 (Rv. 447313 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - CRITERI - DIVISIONE PER TRENTA DELLA RETRIBUZIONE MENSILI - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447313-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - CRITERI - DIVISIONE PER TRENTA DELLA RETRIBUZIONE MENSILI - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

Anche con riguardo al personale delle aziende autoferrotramviarie la retribuzione mensile corrisposta ai lavoratori subordinati deve intendersi relativa a tutti i giorni del mese, ivi compresi quelli di carenza della prestazione lavorativa in quanto destinati a soddisfare l'esigenza di reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore (riposi settimanali), con la conseguenza che la retribuzione giornaliera da assumere come base di computo per la quantificazione di determinati elementi retributivi cosiddetti indiretti si calcola dividendo per trenta, e non già per ventisei, quella mensile. Tale principio trova poi conferma nella particolare disciplina dettata dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 per gli autoferrotramvieri, disciplina che - al fine del calcolo di alcuni istituti indiretti, quali il trattamento di malattia - considera la retribuzione mensile come riferentesi ai giorni di calendario, comprensivi quindi sia dei giorni lavorativi che dei giorni di riposo. (nella specie, in base all'enunciato principio, la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto legittima e rientrante nella piena autonomia collettiva il disposto dell'art. 15 CCNL 23 luglio 1976 per gli autoferrotramvieri, secondo cui la retribuzione giornaliera si determina dividendo per 30 quella mensile, mentre i lavoratori ricorrenti sostenevano che la stessa dovesse esser calcolata dividendo per 26 quella mensile). (V 6555/82, mass n 424178; (V 3470/80, mass n 407315).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)