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Sez. L, Sentenza n. 3470 del 27/05/1980 (Rv. 407315 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TURNI DI SERVIZIO - ARTT 16 E 21 DEL RDL N 2328 DEL 1923 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - NORMATIVA CONTRATTUALE DEROGATRICE DEL PRINCIPIO DEL RIPOSO SETTIMANALE DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AZIENDA DATRICE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407315-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TURNI DI SERVIZIO - ARTT 16 E 21 DEL RDL N 2328 DEL 1923 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - NORMATIVA CONTRATTUALE DEROGATRICE DEL PRINCIPIO DEL RIPOSO SETTIMANALE DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AZIENDA DATRICE DI LAVORO.*

In seguito alla dichiarazione d'incostituzionalita degli artt 16 e 21 del RDL 19 ottobre 1923 n 2328, sui turni di servizio dei trasporti in concessione (sentenze della Corte costituzionale n 150 del 1967, n 146 del 1971 e n 65 del 1973) nelle parti in cui consentivano la concessione al lavoratore dei cinquantadue riposi periodici annuali dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in un unico contesto di tempo, sussiste a carico dell'azienda esercente pubblici servizi di trasporto, l'Onere di specificamente dimostrare l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, nel rispetto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale (cioe: a) necessita a tutela di apprezzabili interessi; b) mantenimento del rapporto riposo-lavoro; C) non superamento dei limiti di ragionevolezza per la specialita del lavoro e la salute del lavoratore), realizzi una disciplina di deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi, senza che sia sufficiente la mera acquiescenza dei lavoratori a turni di lavoro unilateralmente predisposti dall'azienda medesima. (Conf 2559/79, mass n 398892; (Conf 1962/79, mass n 398362; (Conf 341/78, mass n 389639; (Conf 1561/74, mass n 369714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)