Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983 (Rv. 431605 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - NEGOZIO DI ESPROMISSIONE - NATURA - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - NEGOZIO DI ESPROMISSIONE - NATURA - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCLUSIONE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - APPLICABILITÀ.*
Il negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all'interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti. (V 3874/80, mass n 407744; (V 2984/80, mass n 406726; (V 5003/79, mass n 401622; (V 4646/77, mass n 388428; (V 4416/77, mass n 388000; (V 2894/77, mass n 386464; (V 2525/76, mass n 381323; (V 3053/73, mass n 366784; (Conf 609/73, mass n 362703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)