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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019 (Rv. 654900 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Criterio prioritario - Criteri sussidiari - Utilizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654900-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)