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Sez. 2, Sentenza n. 1563 del 12/02/2000 (Rv. 533760 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Controversie riguardanti l'esecuzione di un contratto - Accordo designante come competente esclusivo un determinato foro - Requisiti.
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533760-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

Il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da un determinato contratto quando vi sia una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)