Sez. 1, Sentenza n. 2723 del 27/03/1997 (Rv. 503323 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Idoneità ad attribuire esclusività al foro indicato - Condizioni - Enunciazione espressa ed inequivoca dell'intenzione di esclusione dei fori ordinari - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO
La designazione convenzionale di un Foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt.28 e 29 cod. proc. civ., attribuisce al Foro designato competenza esclusiva, soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, comma secondo del codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei Fori ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)