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Sez. U, Sentenza n. 2117 del 11/04/1981 (Rv. 412840 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA - DIPENDENTI ASSUNTI IN VIA TEMPORANEA E E PER ESIGENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412840-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - NATURA - DIPENDENTI ASSUNTI IN VIA TEMPORANEA E E PER ESIGENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Il rapporto d'impiego del personale dell'Automobil Club d'Italia ha natura pubblicistica, in considerazione della qualita del datore di lavoro di ente pubblico non economico, pure con riguardo ai dipendenti assunti in via temporanea e per esigenze di carattere straordinario, secondo la previsione dell'art 6 della legge 20 marzo 1975 n 70, tenuto conto che la predetta natura del rapporto stesso non trova ostacolo nell'apposizione di un termine all'attivita lavorativa, sempreche questa si traduca in prestazioni continuative, cioe non occasionali o saltuarie. Ne consegue la devoluzione alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo della domanda inerente al rapporto di lavoro con detti dipendenti straordinari, ancorche diretta a contestare la validita del termine e sostenere la Costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. (V 5251/79, mass n 401847; (V 2482/76, mass n 381272).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 08/09/1950 num. 881, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)