Sez. U, Sentenza n. 8730 del 25/11/1987 (Rv. 456141 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA E AUTOMOBIL CLUBS PROVINCIALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DI PARCHEGGI DI AUTOVETTURE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA E AUTOMOBIL CLUBS PROVINCIALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DI PARCHEGGI DI AUTOVETTURE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alle prestazioni lavorative subordinate in favore di un ente pubblico non economico, come l'Automobil Club d'Italia (e gli Automobil clubs provinciali), espressamente incluso fra quelli non soppressi con la legge 20 marzo 1975 n. 70, la Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenziale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, deve essere riconosciuta per effetto della continuità, cioè non saltuarietà ed occasionalità, delle prestazioni medesime, nonché dell'inserimento del dipendente nell'organizzazione pubblicistica del datore di lavoro, mentre resta in proposito irrilevante il grado di stabilità dell'impiego e l'inclusione o meno delle finalità, cui si correla l'attività lavorativa, fra quelle istituzionali dell'ente medesimo, purché esse vengano perseguite direttamente con detta organizzazione (nella specie, trattandosi del servizio di vigilanza di parcheggi di autovetture, gestiti dall'ACI in proprio e non tramite concessionario). (V 2117/81, mass n 412840; (V 2482/76, mass n 381272).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)