Sez. 3, Sentenza n. 1146 del 22/04/1970 (Rv. 346729 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR< (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - NEGOZIO RAPPRESENTATIVO - NEGOZIO IN ITINERE - RATIFICA - EFFETTI - TERZI - NOZIONE - ESCLUSIONE - VENDITA DI AUTOVEICOLI CONCLUSA DA FALSUS PROCURATOR - DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE - RATIFICA SUCCESSIVA ALL'EVENTO DANNOSO - RESPONSABILITA DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR< (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - NEGOZIO RAPPRESENTATIVO - NEGOZIO IN ITINERE - RATIFICA - EFFETTI - TERZI - NOZIONE - ESCLUSIONE - VENDITA DI AUTOVEICOLI CONCLUSA DA FALSUS PROCURATOR - DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE - RATIFICA SUCCESSIVA ALL'EVENTO DANNOSO - RESPONSABILITA DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO.*
Il negozio rappresentativo compiuto dal rappresentante senza poteri non e invalido ne inefficace, ma costituisce un negozio in itinere, ovvero a formazione successiva, soggettivamente complesso, il quale si perfeziona nel momento in cui, nella completezza di tutti i suoi elementi strutturali, il dominus manifesta la propria volonta di ratifica a chi ha contrattato con il falsus procurator. La ratifica ha effetto retroattivo nei rapporti tra le parti, non anche rispetto ai terzi, i quali siano titolari di una situazione giuridica collegata con l'anteriore situazione giuridica del dominus, ma indipendente da questa, ed incompatibile con la modificazione oggettiva o soggettiva ad essa apportata dal perfezionamento, e dalla conseguente efficacia retroattiva, del negozio giuridico complesso costituito dall'atto negoziale compiuto dal falsus procurator e dall'atto di ratifica compiuto dal dominus. In applicazione del principio deve ritenersi che, anche quando sia intervenuta la ratifica da parte del proprietario di un autoveicolo, che perfeziona la vendita di esso eseguita da falsus procurator, e sempre l'antico proprietario, non quello attuale, obbligato a risarcire colui che in epoca successiva alla vendita, ma prima della ratifica, abbia subito danno dalla circolazione del veicolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)