diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 316 del 05/02/1974 (Rv. 367972 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367972-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine diretta a stabilire se una determinata dichiarazione od un particolare comportamento costituisca riconoscimento dell'altrui diritto ed abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art 2944 cod civ rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, ed il relativo apprezzamento non e sindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici o da errori di diritto. (V 2379'70, mass n 348604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)