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Sez. 1, Sentenza n. 5721 del 26/06/1997 (Rv. 505487 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Indennità di fine rapporto lavorativo dell'altro ex coniuge - Diritto del coniuge titolare di assegno divorzile ad una sua quota ex art. 12 bis legge n. 898 del 1970 - Configurabilità - Condizioni - Avvenuta maturazione dell'indennità successivamente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Sufficienza - Indennità collegata a rapporto di lavoro intrapreso dopo la separazione - Spettanza del diritto alla quota - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505487-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - che introduce il diritto del coniuge il quale sia titolare dell'assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze, di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro ex coniuge - è applicabile anche ai coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, ove l'indennità di fine rapporto di lavoro (privato o pubblico che sia) sia maturata successivamente a tale momento, atteso che il discrimine temporale tra vecchio e nuova disciplina disciplina non è costituito dalla data del divorzio, ma da quella della maturazione dell'indennità. Ed a tal fine la legge non consente di distinguere fra rapporti di lavoro iniziati prima della separazione personale e rapporti iniziati successivamente, rendendosi essi tutti rilevanti.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)