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Sez. L, Sentenza n. 4066 del 13/06/1983 (Rv. 429027 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - EMISSIONE DEL DECRETO D'IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - CESSAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREGIUDIZIALITÀ PENALE - ESCLUSIONE - RILEVANZA IN SEDE CIVILE DEL FATTO IN ORDINE AL QUALE È INTERVENUTO IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE NON IN QUANTO FATTO REATO MA ESCLUSIVAMENTE COME ILLECITO DISCIPLINARE - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DI PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429027-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - EMISSIONE DEL DECRETO D'IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - CESSAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREGIUDIZIALITÀ PENALE - ESCLUSIONE - RILEVANZA IN SEDE CIVILE DEL FATTO IN ORDINE AL QUALE È INTERVENUTO IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE NON IN QUANTO FATTO REATO MA ESCLUSIVAMENTE COME ILLECITO DISCIPLINARE - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DI PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*

Il decreto d'improcedibilità dell'Azione penale (cosiddetta archiviazione degli Atti), non impedendo ulteriori accertamenti in Sede penale, non fa venir meno il principio di pregiudizialità penale, che vieta al giudice civile di sostituirsi a quello penale nell'accertamento dell'esistenza del reato, quando questa rilevi nella controversia civile. Peraltro, l'operatività di detto principio di pregiudizialità non può essere invocata allorché il fatto (nella specie, Azione di "picchettaggio") in ordine al quale è intervenuto il decreto di archiviazione rilevi, in Sede civile, non in quanto violazione di regole fondamentali della convivenza civile (fatto reato) ma in quanto violazione di vincoli di subordinazione derivanti da un rapporto di lavoro, ossia come illecito disciplinare, avente presupposti e contenuti propri e indipendenti dalla configurabilità o meno come reato del fatto stesso. (V 1377/80, mass n 404970; (V 313/76, mass n 378987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)