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Sez. L, Sentenza n. 1427 del 03/03/1980 (Rv. 404970 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN MATERIA DI AFFITTO.*
Stato
decisa il 1980-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404970-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN MATERIA DI AFFITTO.*

La transazione e composizione contrattuale di una controversia attuale o prevista, e il suo contenuto si traduce in un regolamento di interessi idoneo a modificare ed a sostituirne altro ai precedenti, con lo scopo di eliminare, mediante una reciprocita di concessioni, una lite che sia insorta tra le parti oppure di prevenirla ove vi sia pericolo di insorgenza. Il negozio di accertamento, invece, pur consistendo in un regolamento di interessi, e caratterizzato dallo scopo di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto o negozio e, percio, di questo rapporto o negozio si limita a precisare il contenuto, l'esistenza e gli effetti. L'accertamento in concreto dell'esistenza di una transazione novativa o di un negozio di accertamento rientra nello apprezzamento del giudice di merito insindacabile in Sede di legittimita. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, negata l'esistenza della reciprocita delle concessioni, ha ravvisato nel contratto un negozio di mero accertamento per avere le parti definito la posizione detentoria di una di esse, senza innovare la regolamentazione dei precedenti contratti di affitto, ad eccezione della protrazione convenzionale del termine di durata di un contratto di affitto). (V 4912/79, mass n 401557; (V 3258/79, mass n 399632; (V 2721/75, mass n 376716; (V 1707/75, mass n 375333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)