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Sez. 3, Sentenza n. 2130 del 31/01/2006 (Rv. 587810 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Circolazione di veicoli a motore - Conducente non abilitato alla guida - Clausola di polizza escludente la garanzia assicurativa - Operatività - Portata.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587810-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, che delimita il rischio responsabilizzando l'assicurato in relazione alla condotta di guida del conducente, si riferisce all'intero procedimento di abilitazione. Pertanto, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame, non ha ancora ottenuto il rilascio della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)