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Sez. 1, Sentenza n. 678 del 12/03/1973 (Rv. 362830 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - PRONUNCIA SU UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO DA PARTE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - OMESSO RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362830-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - PRONUNCIA SU UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO DA PARTE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - OMESSO RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*

Qualora la Sezione valutazione della commissione provinciale delle imposte, esorbitando dai limiti della propria Competenza (stabiliti dagli articoli 29 e 30 del RDL 7 agosto 1936, n 1639), abbia deciso una questione pregiudiziale di diritto, rientrante invece nella sfera di Competenza della Sezione di diritto della stessa commissione, la pronuncia emessa non puo qualificarsi come promanante da un giudice di primo grado (cosi come e considerata appunto la predetta Sezione di diritto) e, pertanto, suscettibile di ricorso dinanzi alla commissione centrale. Nell'ipotesi considerata la decisione della Sezione di valutazione, affetta da vizio di incompetenza per il capo relativo alla questione di diritto, e pur sempre definitiva nell'ambito del processo tributario, e non puo essere impugnata neppure dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria ai sensi del terzo comma del citato art 29 del decreto n 1639 del 1936, data la specifica limitazione dei motivi per cui tale impugnativa e consentita. La predetta decisione e suscettibile solo d'impugnazione, per violazione delle norme sulla Competenza, dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, con la conseguenza che, ove tale rimedio non sia esperito, la decisione della questione di diritto, nonostante sia stata resa da organo incompetente, diventa definitiva a tutti gli effetti. (Conf 2364/71, mass n 353275).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)