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Sez. 1, Sentenza n. 13359 del 07/06/2007 (Rv. 600011 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, ex leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 - Natura della relativa obbligazione - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600011-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla carico dello Stato non ha natura risarcitoria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configurando, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria, propria delle obbligazioni di valore, senza che rilevi in contrario la previsione, all'art. 4 della legge n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, avendo la citata norma ricompreso nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)