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Sez. 1, Sentenza n. 4530 del 22/02/2008 (Rv. 602403 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE | Beni perduti all'estero - Indennizzo - Interessi moratori - Decorrenza - Riferimento alla data della domanda di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Costituzione in mora - Necessità.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602403-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE

Gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero (il quale configura debito di valuta e non di valore), non decorrono dalla data della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale non può attribuirsi valore di atto di costituzione in mora, ma solo di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito; pertanto, gli interessi moratori, poiché presuppongono un comportamento colpevole della P.A. che non è ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del suddetto procedimento, possono decorrere solo dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell'indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero da uno specifico atto di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 961, Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)