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Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 10/05/2004 (Rv. 572762 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Difesa e contraddittorio - Termine per il deposito - Osservanza - Udienza collegiale rinviata d'ufficio - Riferimento alla data di effettiva discussione della causa e non a quella originariamente fissata.
Stato
decisa il 2004-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572762-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE

La parte che abbia depositato la comparsa conclusionale nel termine stabilito dall'art. 190 cod. proc. civ. per l'udienza collegiale originariamente fissata e poi rinviata d'ufficio ad una successiva, non può lamentare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per aver la controparte provveduto al deposito della comparsa conclusionale in relazione all'udienza originariamente stabilita perché, ai fini dell'osservanza del termine di deposito della comparsa conclusionale e, quindi del diritto di difesa, occorre far riferimento all'effettiva data di discussione della causa e non alla data originariamente fissata e poi rinviata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)