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Sez. 3, Sentenza n. 3920 del 16/01/1984 Ud. (dep. 05/05/1984) Rv. 163982 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - COMPATIBILITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163982-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - COMPATIBILITÀ - RAGIONI.*

I benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto sono compatibili fra di loro e non si escludono a vicenda, sicché ben possono i medesimi concorrere, in quanto operano in modi e tempi diversi: il primo ha un effetto immediato, che consiste nella sospensione della esecuzione della pena, ed un effetto mediato, futuro ed incerto, che consiste nell'Estinzione del reato, ma che non si estende alle pene accessorie ed agli altri effetti della condanna; il secondo ha l'effetto immediato di estinguere la pena principale e quelle accessorie.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)