Sez. U - , Sentenza n. 22426 del 21/09/2018 (Rv. 650456 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia – Opposizione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia (nella specie, per l'erezione di un muro in assenza di titolo abilitativo) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in forza di quanto previsto dall'art. 22 bis, comma 2, lett. c), della l. n. 689 del 1981, sia considerando che l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ma rappresenta, piuttosto, l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, ad opera di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 24/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)