Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 26/04/1983 (Rv. 427797 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE - LIMITI.*
Nelle controversie da trattare con il rito del lavoro, la inammissibilità di nuove eccezioni in grado di appello, stabilita dall'art. 437 cod. proc. civ., riguarda - in conformità a quanto disposto espressamente dall'art. 416 dello stesso codice in tema di preclusioni relative alla Costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio - soltanto le eccezioni processuali in senso stretto, e cioè le eccezioni non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni in senso lato, che si risolvono nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere verificata di ufficio dal giudice e che, pertanto, non sono precluse in appello, ancorché implichino la necessità di nuove indagini. (Conf 5804/81, mass n 416516; (Conf 4536/81, mass 415246; (Conf 4106/79, mass 400609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)