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Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 (Rv. 587448 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Applicabilità dell'istituto della presupposizione - Limiti - Accertamento - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di destinazione dell'immobile acquistato da ente pubblico.
Stato
decisa il 2006-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587448-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

La presupposizione è configurabile solo quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto della volontà negoziale, la mancanza del quale provoca la caducazione del contratto, ancorché a tale situazione comune ad entrambi i contraenti non si sia fatto nell'atto espresso riferimento; l'indagine diretta all'identificazione della sussistenza di una presupposizione costituisce accertamento riservato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (nella specie, la S.C. ha giudicato incensurabile la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non ravvisare ipotesi di presupposizione, in relazione ad una compravendita, nella destinazione a edilizia scolastica di un immobile acquistato da un Comune, non trattandosi di base obiettiva influente sull'assetto degli interessi delle parti, corrispondendo invece allo scopo soggettivo per cui l'amministrazione acquirente, previo esperimento della procedura di evidenza pubblica, si era determinata alla stipulazione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)