Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 02/10/2000 (Rv. 540659 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Responsabilità del venditore ex 1669 cod. civ. - Presupposti - Progettazione e direzione dei lavori oppure ingerenze analoghe nell'esecuzione dei lavori da parte del venditore - Necessità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ., dettata in materia d'appalto e applicabile nei confronti del costruttore, in considerazione della sua natura extracontrattuale e delle ragioni in genere di pubblico interesse per cui è prevista, è invocabile nei confronti del venditore soltanto nell'ipotesi in cui questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione dell'opera impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l'appaltatore un "nudus minister".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)