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Sez. 5, Sentenza n. 13319 del 07/06/2006 (Rv. 590378 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Immobili a destinazione speciale - Centrali idroelettriche - Determinazione della rendita catastale - Turbine - Computabilità - Sussistenza - Fondamento - Art. 1, comma 540, della legge n. 311 del 2004 - Abrogazione con efficacia retroattiva da parte dell'art. 4 del d.l. n. 35 del 2005 - Riproposizione da parte dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005 - Natura interpretativa - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590378-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento di immobili e con riferimento all'attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, l'art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88, includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso. Tale disposizione (che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, riproponendo, limitatamente alle centrali elettriche, il contenuto dell'art. 1, comma 540, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avente anch'esso natura interpretativa ed abrogato con efficacia retroattiva dall'art. 4 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto volta a dirimere un contrasto ermeneutico insorto relativamente alla situazione specifica delle centrali elettriche, non appare irragionevole nè introduce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri beni classificabili nel gruppo catastale D, tenuto conto della disomogeneità degl'immobili inclusi in tale categoria, nè infine contrasta con il principio della capacità contributiva, la cui violazione non è prospettabile in riferimento alla determinazione della rendita catastale, che non costituisce un'imposta nè un presupposto d'imposta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 14, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 540 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Cod. Civ. art. 812, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 4, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)