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Sez. 1, Sentenza n. 16819 del 23/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 247078 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Qualificazione come appello da parte dell'imputato - Rettificazione del tribunale in riesame - Inosservanza dei termini prescritti per la decisione - Conseguente inefficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247078-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La corretta qualificazione, da parte del tribunale della libertà, del mezzo di impugnazione cautelare esperito dall'imputato e da quest'ultimo qualificato erroneamente come appello anziché riesame, non comporta, qualora la decisione su di esso sia assunta senza l'osservanza dei termini prescritti, la perdita di efficacia della misura disposta. (Fattispecie in tema di provvedimento di custodia cautelare adottato a norma dell'art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen. dal giudice di primo grado dopo condanna all'ergastolo, nei confronti del quale l'imputato aveva proposto impugnazione definita come appello anziché come riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)