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Sez. 1, Sentenza n. 45140 del 20/06/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 261132 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ordinanza di ripristino della custodia cautelare successivamente alla sentenza di condanna - Insussistenza di pregresso titolo coercitivo per i reati oggetto di condanna - Riqualificazione quale ordinanza genetica ai sensi dell'art. 275, comma primo bis cod.proc.pen. - Legittimità - Riqualificazione dell'impugnazione proposta come appello in termini di riesame - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261132-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In sede di impugnazione cautelare, l'ordinanza di ripristino della custodia in carcere, erroneamente adottata dal giudice procedente dopo la pronuncia della sentenza di condanna nonostante l'assenza di pregresso titolo coercitivo per i reati posti a fondamento del provvedimento restrittivo, può essere riqualificata come ordinanza genetica di applicazione della misura custodiale ai sensi dell'art. 275, comma primo bis, cod.proc.pen. e confermata dal Tribunale in relazione ad esigenze cautelari diverse dal pericolo di fuga, così come l'appello proposto contro di essa deve essere riqualificato come riesame, senza che il mancato rispetto dei termini prescritti per tale rimedio determini la perdita di efficacia della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)