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Sez. L, Sentenza n. 4668 del 09/07/1983 (Rv. 429559 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - FASCICOLO DI PARTE E SENTENZA IMPUGNATA - DEPOSITO - OMISSIONE - MANCATA O TARDIVA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429559-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - FASCICOLO DI PARTE E SENTENZA IMPUGNATA - DEPOSITO - OMISSIONE - MANCATA O TARDIVA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO - CONSEGUENZE.*

Nel nuovo rito delle controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, non sono applicabili le norme del rito ordinario relative alle forme ed ai termini della Costituzione in appello (art. 347 cod. proc. civ.) e alla improcedibilità del gravame (art. 348 cod. proc. civ.). pertanto, nel caso di mancato deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, o di mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell'istruzione, il giudice, che non possa supplire con gli Atti di causa, deve ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., il deposito del proprio fascicolo e, qualora tale Onere probatorio non venga adempiuto, persistendo la Mancanza della documentazione, deve rigettare l'appello nel merito. (Conf 6613/82, mass n 424251; (Conf 4606/82, mass n 422576; (Conf 1750/82, mass n 419594; (Conf 2209/81, mass n 412946; (Conf 4881/78, mass n 394591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)