Sez. 3, Sentenza n. 19778 del 23/12/2003 (Rv. 569213 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO | Valutazione - Criteri - Fattispecie.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO
In tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art.1710 cod. civ.), con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità. È sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.1176 cod. civ.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicché, se a giustificazione dell'eventuale inadempimento venga addotto (come nella specie) il fatto del terzo, per liberarlo da responsabilità è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto, e nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione dell'obbligo assunto "ex contractu" (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso la responsabilità della Telecom che, in qualità di mandataria di una società fornitrice di informazioni a mezzo Videotel su concessione della stessa Telecom, non aveva potuto riscuotere gli importi delle bollette dovute alla mandante da alcuni utenti morosi, sul presupposto che anche di fronte a situazioni gravi, quali quella di denunzie penali, non rientrava tra i compiti della mandataria il perseguire giudizialmente i debitori - esponendosi, tra l'altro, al rischio di subire condanne per le spese di lite -).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)