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Sez. 2, Sentenza n. 4471 del 11/04/1992 (Rv. 476739 - 01)

Mandato - Obbligazioni del mandatario - Diligenza del mandatario | Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476739-01

Mandato - Obbligazioni del mandatario - Diligenza del mandatario

Poiché la diligenza nell'esecuzione deve valutarsi essenzialmente in relazione ed in funzione della volontà e degli intendimenti del mandato, con riferimento ai limiti oggettivi dell'incarico ed alle istruzioni impartite al mandatario, ove costui abbia agito nei limiti del mandato ed attenendosi alle istruzioni ricevute per attuare integralmente quell'interesse che il mandante nella sua soggettiva valutazione abbia riconosciuto come proprio e abbia inteso perseguire con la stipulazione del mandato, non è ravvisabile una responsabilità per negligente esecuzione del negozio gestorio anche se lo stesso non appaia o non risulti rispondente all'interesse obbiettivo del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)