Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987 (Rv. 456541 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - NEI CONFRONTI DI UN COMUNE - SOMME DI DENARO RISCOSSE DA UN ISTITUTO DI CREDITO PER CONTO DEL COMUNE - VERSAMENTO IN APPOSITO CONTO DI TESORERIA - PIGNORABILITÀ - MODALITÀ - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - NEI CONFRONTI DI UN COMUNE - SOMME DI DENARO RISCOSSE DA UN ISTITUTO DI CREDITO PER CONTO DEL COMUNE - VERSAMENTO IN APPOSITO CONTO DI TESORERIA - PIGNORABILITÀ - MODALITÀ - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.*
Il denaro che un istituto di credito abbia riscosso per conto del comune, nell'Esercizio di funzioni di esattore-tesoriere, ancorché sia già versato nell'apposito "conto di tesoreria", non entra nella disponibilità diretta del comune, e, pertanto, è aggredibile da parte del creditore del comune medesimo solo con il procedimento espropriativo presso terzi, secondo la previsione degli artt. 543 e segg. cod. proc. civ., mentre le questioni sulla pignorabilità delle somme, in presenza di eventuali vincoli di destinazione su di essa, non incidono sull'esperibilità di detto procedimento dinanzi al giudice ordinario, ed esulano altresì dal giudizio di accertamento dell'Obbligo del terzo di cui all'art. 549 cod. proc. civ., restando deducibili dal debitore esecutato con l'opposizione contemplata dallo art. 615 cod. proc. civ.. (V 5491/86, mass n 448017; (V 5798/79, mass n 402444; (V 2443/72, mass n 359903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)