Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 02/12/1998 (Rv. 521342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Consumazione del diritto di impugnazione - Condizioni - Già intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del precedente ricorso - Necessità - Omessa declaratoria - Conseguenze - Proposizione di nuovo ricorso - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
Il principio per cui la consumazione del diritto di impugnazione che determina l'improponibilità del ricorso per cassazione si verifica soltanto se interviene una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso (art. 387 cod. proc. civ.), comporta che in difetto di una tale dichiarazione deve ritenersi ritualmente proposto un nuovo ricorso (in sostituzione e non ad integrazione del precedente), nel termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che detta notifica deve ritenersi equivalente alla notificazione della sentenza, quale atto avente analogo grado di certezza formale e legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)