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Sez. 1, Sentenza n. 13584 del 19/02/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243555 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Indulto applicato in sede di cognizione - Revoca del giudice dell'esecuzione - Illegittimità - Eccezione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243555-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

L'indulto applicato dal giudice della cognizione non può essere revocato da quello dell'esecuzione se non in presenza di una delle cause previste dalla legge e non per una diversa valutazione in ordine all'incidenza delle circostanze attenuanti concesse e del relativo giudizio di bilanciamento. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'indulto concesso con d.P.R. n. 394 del 1990 a pena inflitta per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975 previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, si è ritenuta corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato istanza di revoca dell'indulto proposta dal P.M.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)