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Sez. 1, Sentenza n. 10595 del 28/11/1996 (Rv. 500867 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Norme in materia valutaria - Disposizione modificatrice successiva - Infrazioni pregresse - Applicabilità - Esclusione - Liberalizzazioni valutarie ex D.M. 27 aprile 1990 - Comportamenti sanzionati dalla disciplina previgente - Predetto D.M. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500867-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Secondo il principio espresso dall'art. 23, secondo comma, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148 del 1988, le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie si applicano - come già nel previgente regime di cui al combinato disposto dell'art. 3 del R.D.L. n. 1928 del 1938 e dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929 - ai fatti commessi quando le relative disposizioni di previsione erano in vigore, con la conseguenza della irretroattività della disposizione modificatrice successiva (che non disponga diversamente) sia essa favorevole o sfavorevole all'autore dell'illecito, senza che, in presenza di siffatta norma speciale, possa trovare applicazione il principio - contenuto nell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. - dell'applicazione della norma successiva più favorevole all'incolpato. Pertanto, le liberalizzazioni valutarie introdotte col D.M. 27 aprile 1990 non escludono la sanzionabilità di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca dei medesimi ed assoggettati alle suddette sanzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, DM Commercio estero 27/04/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)