diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3466 del 09/04/1999 (Rv. 525121 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Norme sanzionatrici in materia valutaria - Norma successiva modificatrice anche in senso più favorevole - Comportamento sanzionato da norma anteriore e tenuto sotto la sua vigenza - Inapplicabilità della norma successiva se non sia diversamente disposto - Liberalizzazione valutaria ex D. M. 27 aprile 1990 - Conseguente inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525121-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - in ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del codice penale. Il principio dell'applicabilità della legge del tempo, espresso dalla suddetta regola generale, trova, poi, conferma in materia di illeciti valutari nell'art. 23 comma secondo del d. P. R. n. 148 del 1988, in base al quale deve reputarsi ininfluente, se non sia diversamente disposto, che la legge successiva sia favorevole o sfavorevole, rispetto a quella in vigore quando l'illecito sia stato commesso, conseguendone, dunque, che la liberalizzazione valutaria introdotta con il D. M. 27 aprile 1990 non esclude la sanzionabilità del comportamento considerato illecito e posto in essere antecedentemente (nella specie in violazione dell'art. 1 comma secondo del D. L. n. 31 del 1976 convertito nella legge n. 159 del 1976).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, DM 27/04/1990, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)