Sez. 1, Sentenza n. 9091 del 12/09/1998 (Rv. 518865 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Norme in materia valutaria - Disposizione modificatrice successiva - Infrazioni pregresse - Applicabilità - Esclusione - Liberalizzazioni valutarie ex d.m. 27 Aprile 1990 - Applicabilità ai comportamenti sanzionati dalla disciplina previgente - Esclusione - Incidenza del principio di retroattività della disposizione più favorevole, introdotta in materia tributaria dal dlgs. n. 472 del 1997 - Esclusione-Dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost., della temporanea ultrattività della disciplina sanzionatoria valutaria di cui al d.P.R. n. 148 del 1988 - Manifesta infondatezza.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Secondo il principio espresso dall'art. 23, secondo comma, del testo unico della norme in materia valutaria, approvato con d.P.R. n. 148 del 1988, le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie si applicano - come già nel previgente regime di cui al combinato disposto dell'art. 3 del R.D.L. n. 1928 del 1938 e dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929 - ai fatti commessi quando le relative disposizioni di previsione erano in vigore, con la conseguenza della irretroattività della disposizione modificatrice successiva (che non disponga diversamente), sia essa favorevole o sfavorevole all'autore dell'illecito, senza che, in presenza di siffatta norma speciale, possa trovare attuazione - come in generale non trova attuazione in materia di illeciti amministrativi, ostandovi i principi di legalità, irretroattività e divieto del ricorso all' analogia, sanciti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - il principio, contenuto nell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., dell'applicazione della norma successiva più favorevole all'incolpato. Pertanto, le liberalizzazioni valutarie introdotte con il D.M. 27 Aprile 1990 non escludono la sanzionabilità di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca dei comportamenti stessi ed assoggettati alle suddette sanzioni. Nè tale conclusione può essere contraddetta dalla considerazione che recentemente sono state introdotte, per le violazioni in materia tributaria, disposizioni convergenti con i principi affermati dall'art.2 cod. pen. Ed infatti e vero che, l'art. 3 del dlgs. n.472 del 1997, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione n. 662 del 1996 (art.3, comma centotrentatresimo, lett. a), dopo aver affermato, al comma primo, i principi di legalità ed irretroattività della sanzione amministrativa tributaria, stabilisce, al comma secondo, che "salvo diversa previsione di legge", nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, e che, in tal caso, se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue (ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato). Infine, e altresì vero che il comma terzo dello stesso art.3 del predetto dlgs. n. 472 del 1997 dispone che, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Tuttavia, va osservato che i predetti principi sono espressi con riferimento ad uno specifico tipo di illecito, sicché l'affermazione degli stessi comporta una deroga alla regola generale della irretroattività della legge, che resta valida per le discipline generale e particolari degli altri illeciti amministrativi. Inoltre, la clausola di salvezza contenuta al comma secondo dell'art. 3 del Dlgs. n. 472 comporta che la predetta disciplina, in quanto non coperta dalla garanzia costituzionale della irretroattività della legge penale, è attribuita alla potestà discrezionale del legislatore col solo limite della ragionevolezza. Le osservazioni che precedono rendono manifestamente infondati eventuali dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e venticinquesimo, secondo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto l'ultrattività transitoria della disciplina sanzionatoria valutaria, in sè e in relazione all'art. 3 del Dlgs. n. 472 del 1997.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 25 com. 2, DM Commercio estero 27/04/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)