Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013 (Rv. 630824 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Liquidazione del compenso - Opposizione - Omessa tempestiva notifica del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Fondamento - Dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di ufficio di imputato insolvente, la mancata tempestiva notifica del ricorso, ai controinteressati non ne comporta la improcedibilità, in quanto la legge non prevede alcuna sanzione per tale inattività. Ne consegue che il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, e, quindi, una volta che con il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, si sia realizzata la "edictio actionis", necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, procedere al giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)