Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 02/02/2011 (Rv. 616503 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Liquidazione del compenso - Opposizione - Omessa tempestiva notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Fondamento - Dovere del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione - Sussistenza - Termine assegnato - Natura - Perentoria.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, la mancata tempestiva notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge n. 794 del 1942, cui fa rinvio l'art. 170, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 - non dà luogo, in difetto di espressa comminatoria, all'inammissibilità dell'opposizione, posto che il rapporto cittadino-giudice si instaura con il tempestivo deposito del ricorso, con cui si realizza l'"editio actionis", laddove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di opposizione, diretta ad instaurare il contraddittorio. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato per il compimento della notifica, sorge - in difetto di spontanea costituzione del resistente - il dovere del giudice di disporre, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, l'ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con l'assegnazione di un nuovo termine che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/05/2002 num. 115 art. 170 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)