diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4242 del 24/02/2006 (Rv. 587393 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agricoltura - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Godute in sede di acquisto del fondo dall'acquirente - Decadenza ex art. 7, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1954 in caso di vendita volontaria, da parte del medesimo, prima del termine stabilito, del bene acquistato - Limiti.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587393-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

La decadenza dalle agevolazioni tributarie che, a norma dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604 (contenente modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), colpisce l'acquirente il quale, prima del termine stabilito, "aliena volontariamente" il bene acquistato, può essere esclusa soltanto quando l'evento, che rende impossibile la realizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto ed oggettivo e come causa esterna non imputabile al contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)